Art. 6.
(Credito d'imposta).

      1. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che svolgono questa attività in maniera prevalente e continuativa e che sostengono, entro il 31 dicembre 2009, i costi di cui al comma 3, relativi a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al 10 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato.
      2. Le imprese di produzione fonografiche possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spese di produzione, di sviluppo e di digitalizzazione di una registrazione fonografica o videografica musicale, a condizione di non essere possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
      3. I costi per i quali è previsto il credito d'imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

          a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime e seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, post-produzione, lancio e promozione del prodotto;

          b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito di processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali di distribuzione;

          c) le spese sostenute al fine di permettere la partecipazione dell'artista a trasmissioni radiotelevisive nel quadro della promozione dell'opera previste dal contratto dell'artista o dalla licenza;

          d) le spese legate alla realizzazione e alla produzione di immagini che permettano la crescita della carriera dell'artista;

          e) le spese legate alla creazione di un sito internet dedicato all'artista nel quadro

 

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dello sviluppo della sua carriera nell'ambiente digitale.

      4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.
      5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 50 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.